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Legge 09/06/1947 n. 530Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 03/03/1934 n. 383, e successive modificazioni. (pubblicata nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n.146 del 30/6/1947) Preambolo Il Capo provvisorio dello Stato ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'assemblea costituente: Art. 1. L'art. 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente: I contratti di comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello stato. E’ consentito di provvedere mediante licitazione privata a) per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, quando si trat ti: 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000; 2) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto; 3) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni b) per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti: 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 1.500.000; 2) di spesa che non superi annualmente le lire 250.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto; 3) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone com plessivo non superi le lire 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni c) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, quando si tratti: 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 750.000; 2) di spesa che non superi annualmente le lire 150.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto; 3) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 750.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni d) per gli altri comuni, quando si tratti: 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le l. 400.000; 2) di spesa che non superi annualmente le lire 75.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto; 3) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 400.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni. Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il prefetto può consen tire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione. Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze ec cezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza. Art. 2. L'art. 88 del testo unico predetto è abrogato. Art. 3. L'art. 97 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente: Le deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte municipali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediata- mente eseguibili col voto espresso di metà più uno dei componenti i consigli o le giunte. Entro venti giorni dal ricevimento, il prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente art., le medesime s'intendono decadute. Art. 4. L'art. 98 del testo unico predetto è abrogato. Art. 5. È aggiunto l'art. 98, del seguente tenore: Nei comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti: 1) il bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative; 2) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del se- condo comma dell'art. 332; 3) applicazioni dei tributi e regolamenti relativi; 4) acquisto di azioni industriali; 5) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 2.500.000 o di valore indeterminato; 6) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 5.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi pres- so gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo stato; 7) alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 5.000.000, nonché la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta; 8) locazioni e conduzioni d'immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di l. 2.500.000; 9) prestiti di qualsiasi natura; 10) assunzione diretta dei pubblici servizi e apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle farmacie; 11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione; 12) regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, d'edilizia, di polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune; 13) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale; 14) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime. Art. 6. L'art. 99 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente: Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. Precedente, sono sottoposte ad approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti: 1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le l. 1.000.000 o di valore indeterminato; 2) impieghi di danaro che superano nell'anno le l. 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo stato; 3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di l. 2.000.000, nonché la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta; 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni, o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di l. 1.000.000. Art. 7. L'art. 100 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente: Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti: 1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le l. 200.000, o di valore indeterminato; 2) impieghi di denaro che eccedono nell'anno le l. 1.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo stato; 3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 1.000.000, nonché la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta; 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di l. 500.000. Art. 8. L'art. 101 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente: Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti: 1) impieghi di denaro per somma eccedente le l. 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo stato; 2) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali qualunque ne sia il valore, nonché la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo; 3) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le l. 100.000 o di valore indeterminato; 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di l. 250.000. Art. 9. Il primo e il secondo comma dell'art. 106 del testo unico predetto sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a l. 5000. Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti. Art. 10. L'art. 140 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente: I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello stato. E’ consentito alla provincia di provvedere mediante licitazione privata: 1) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le l. 2.500.000; 2) quando si tratti di spese che non superino annualmente le l. 250.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto; 3) quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le l. 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni. Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione. Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza. Art. 11. L'art. 141 del testo unico predetto è abrogato. Art. 12. L'art. 148 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente: Le deliberazioni delle amministrazioni provinciali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni medesime. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di metà più uno dei componenti le amministrazioni stesse. Entro venti giorni dal ricevimento, il prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente art., le medesime s'intendono decadute. |
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